|
L’art. 21 della Legge 18 giugno 2009 n. 69,
in attuazione dei principi di trasparenza e
di buona amministrazione, impone che tutte
le pubbliche amministrazioni debbano rendere
note, attraverso i propri siti di Internet,
alcune informazioni relative ai dirigenti
(recapiti istituzionali, curriculum vitae,
retribuzione annuale) ed ai tassi di assenza
e di presenza del personale, aggregati per
ciascun ufficio dirigenziale.
Il D. Lgs. n. 150/2009, nel generale
orientamento legislativo, ha ripreso i temi
sulla trasparenza delle informazioni,
confermando le indicazioni dell’art. 21
suddetto, estendendo anche ai dipendenti
titolari di posizione organizzativa o di
alta professionalità, l’obbligo di
pubblicare sul sito internet di ciascuna
Amministrazione i dati relativi al
curriculum vitae. Il Decreto, inoltre,
dispone di pubblicare nel sito gli esiti
delle valutazioni, i metodi utilizzati, gli
effetti sul trattamento accessorio e dei
contratti decentrati, nonché le relative
sanzioni per i dirigenti responsabili in
caso di mancato rispetto dell’obbligo di
pubblicità.
Sull’applicazione della predetta normativa è
intervenuta la Funzione Pubblica, con varie
circolari, per ultimo con la
circolare n.
1/2010. |