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DPR445-2000 |
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Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della
firma. Attraverso questo servizio è possibile comporre
automaticamente il proprio certificato compilando on-line i
campi predisposti nell'Autocertificazione telematica guidata,
oppure prelevare dalla sezione Modulistica i moduli da stampare
per una successiva compilazione, realizzati tenendo conto delle
varie casistiche.
I certificati sostituibili sono
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data e luogo di nascita
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residenza
-
cittadinanza
-
godimento dei diritti civili e politici
-
stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
-
stato di famiglia
-
esistenza in vita
-
nascita del figlio
-
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
-
iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni
-
appartenenza a ordini professionali
-
titolo di studio, esami sostenuti
-
qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica
-
situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
speciali
-
assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto
-
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA
e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria
-
stato di disoccupazione
-
qualità di pensionato e categoria di pensione
-
qualità di studente
-
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili
-
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo
-
tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio
-
non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa
-
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali
-
qualità di vivenza a carico
-
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile
-
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento
e di non aver presentato domanda di concordato.
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Non devono pertanto essere più richiesti i suindicati
certificati dagli organi della pubblica amministrazione nonché
dai gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi
consentono.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati,
qualità personali o fatti, non compresi nel precedente elenco,
sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, s'intende
soddisfatta, attraverso la sottoscrizione in presenza del
dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con
invio delle medesime, unitamente alla fotocopia non autenticata
del documento di identità del sottoscrittore. E' necessario
procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio,
cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere
la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se
l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati
agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di
servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di
benefici economici.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce
violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati
documenti:
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-
certificati medici, sanitari, veterinari
-
certificati di origine e conformità alle norme
comunitarie
-
brevetti e marchi
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La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il
dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche
stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di
una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un
documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato,
un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile
e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del
matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche
e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a
stati, qualità o fatti personali che possono essere
autocertificati mediante una dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ovvero previa indicazione da parte
dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o
dei dati richiesti.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle
sanzioni penali previste.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo
stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente
espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal
coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi,
da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo
grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità
del dichiarante. Tale procedura semplificata è esclusa in
materia di dichiarazioni fiscali.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari,
relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa nei
confronti di coloro che sono autorizzati a soggiornare in
Italia. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
attestabili o certificabili da soggetti pubblici.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività
sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico
certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per
l'intero anno scolastico. |
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